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Legislatura XIX

Proposta emendativa 12.02. in Assemblea riferita al C. 1601

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2023  [ apri ]
12.02.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Investimenti nel settore agricolo)

  1. Con lo scopo di promuovere l'indipendenza energetica, favorendo la diversificazione delle fonti per la produzione di energia elettrica da parte delle imprese agricole, connessa e integrata alle attività agricole e agli allevamenti di bestiame tale da non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo triennale destinato, nella misura del 50 per cento degli investimenti sostenuti, alla realizzazione di impianti eolici con potenza inferiore a 1 MW per la produzione di energia da imprese agricole, con una dotazione di 3 milioni di euro per il triennio 2024-2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Gli impianti di cui al comma 1, ivi incluse le opere di connessione e di rete funzionali agli impianti, devono essere ubicati in aree agricole poste al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, e le modalità realizzative e operative devono essere compatibili ed integrate con le attività agricole e con gli impianti agrivoltaici esistenti o che saranno realizzati.
  3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, definisce con proprio decreto i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1 e di accesso ai finanziamenti.