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Legislatura XIX

Proposta emendativa 12.01. in Assemblea riferita al C. 1601

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2023  [ apri ]
12.01.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di contenimento e abbattimento del rumore ferroviario)

  1. Per la realizzazione degli interventi di mitigazione acustica relativi ai piani di contenimento ed abbattimento del rumore, di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e degli interventi di mitigazione previsti per le infrastrutture di nuova realizzazione, incluse le infrastrutture in affiancamento di quelle esistenti e le varianti, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nella valutazione del rispetto dei requisiti indicati dalle norme nazionali ed europee sui livelli di emissione acustica, tiene conto, anche nello sviluppo delle varie fasi progettuali, dello stato di attuazione del Regolamento (UE) n. 1304/2014, che determina un progressivo rinnovo del materiale rotabile e una conseguente riduzione del rumore emesso. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria può realizzare interventi di mitigazione acustica suddivisi in diverse fasi, adottando in una prima fase barriere antirumore di altezza limitata sul piano ferro, non superiore a 4 metri dal piano di spiccato, valutando, in un secondo momento, la necessità di adottare interventi integrativi.
  2. Il Fondo di cui all'articolo 47, comma 11-sexies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è rifinanziato per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Il secondo e il terzo periodo del comma 11-sexies dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono sostituiti dai seguenti: «Il Fondo è destinato al finanziamento, nella misura di 1.200 euro a carro e nel limite delle risorse disponibili, degli interventi di rottamazione dei carri merci effettuati a partire dal 1° gennaio 2019 aventi ad oggetto carri la cui età è di oltre venti anni e che, alla data del 1° gennaio 2018, risultino iscritti nell'apposito Registro di immatricolazione nazionale (RIN) tenuto presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definite le modalità di erogazione del finanziamento disposto dal presente comma.»
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.