Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro per l'anno 2024»;
b) le parole: «un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro».
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.