Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le aziende che erogano il servizio di trasporto pubblico locale che beneficiano indirettamente del maggiore eventuale introito conseguente alle agevolazioni di cui al comma 2, utilizzano almeno il 50 per cento delle predette utilità per incrementare la qualità del servizio pubblico di trasporto offerto, con particolare riferimento al tema dell'accessibilità.