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Legislatura XIX

Proposta emendativa 10.2. in Assemblea riferita al C. 1601

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2023  [ apri ]
10.2.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le aziende che erogano il servizio di trasporto pubblico locale che beneficiano indirettamente del maggiore eventuale introito conseguente alle agevolazioni di cui al comma 2, utilizzano almeno il 50 per cento delle predette utilità per incrementare la qualità del servizio pubblico di trasporto offerto, con particolare riferimento al tema dell'accessibilità.