stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 10-quater.02. in Assemblea riferita al C. 1601

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2023  [ apri ]
10-quater.02.

  Dopo l'articolo 10-quater, aggiungere il seguente:

Art. 10-quinquies.
(Proroga di termini in materia di lavoratori del settore marittimo)

  1. All'articolo 4, del decreto-legge 29 dicembre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «settantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «novantadue mesi»;

   b) al comma 7, le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025»;

   c) al comma 8, le parole: «Alla scadenza dei trentasei mesi,» sono soppresse.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.