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Legislatura XIX

Proposta emendativa 10-quater.01. in Assemblea riferita al C. 1601

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2023  [ apri ]
10-quater.01.

  Dopo l'articolo 10- quater, aggiungere il seguente:

Art. 10-quinquies.
(Gratuità del trasporto pubblico per le studentesse e gli studenti)

  1. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto dall'abitazione alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a coprire, anche integralmente, i costi sostenuti dalle studentesse e dagli studenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.
  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

   a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

   b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e sulle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.