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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1-bis.04. in Assemblea riferita al C. 1601

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2023  [ apri ]
1-bis.04.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Norma di interpretazione autentica in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS)

  1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, deve essere interpretata nel senso che:

   a) la stessa costituisce una disciplina autonoma, esaustiva e autosufficiente della liquidazione delle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1993;

   b) nel rispetto del criterio letterale per cui l'espressione: «Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» si deve intendere come rinvio alle sole «aliquote di rendimento» di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, mentre alcun riferimento è operato al successivo comma 2;

   c) nel rispetto dei criteri direttivi individuati nella delega secondo quanto disposto dall'articolo 76 della Costituzione e quindi nel rispetto dei criteri di armonizzazione e commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti, e quindi nel senso che la retribuzione massima pensionabile coincide, al pari di quanto avviene nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, alla retribuzione imponibile e quindi nel senso che le aliquote di rendimento decrescenti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano fino alla concorrenza della retribuzione imponibile e quindi su tutta la contribuzione versata.

ident. 1-bis.03.