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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.01.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1555

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2023  [ apri ]
4.01.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 in materia di valutazione delle radiazioni ionizzanti negli edifici)

  1. Al fine di conseguire una corretta valutazione del rischio Radon nella progettazione di nuovi edifici e nella ristrutturazione degli edifici esistenti, al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 12, comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La progettazione è eseguita in rispondenza alle linee guida contenute nel Piano nazionale d'azione per il Radon, ovvero valutando i parametri pertinenti quali, tra gli altri, la concentrazione di Radon nei gas del suolo, suolo e tipi di roccia, permeabilità del suolo e contenuto di radio-226 della roccia e/o del suolo;»;

   b) all'articolo 15, comma 2, dopo le parole: «articolo 10» inserire le seguenti: «, valutando i parametri pertinenti quali, tra gli altri, suolo e tipi di roccia, permeabilità e contenuto di radio-226 dei materiali da costruzione, della roccia e/o del suolo».