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Legislatura XIX

Proposta emendativa 21.03.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1555

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2023  [ apri ]
21.03.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

  1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro»;

   b) al comma 11-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio».

ident. 21.02.21.08.