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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.13.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1555

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2023  [ apri ]
2.13.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

   «1-bis. Il gestore del Sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, svolge le funzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione del 6 giugno 2023. Il medesimo gestore, entro il 31 dicembre 2024, provvede agli adeguamenti del Sistema necessari per permettere a soggetti terzi autorizzati dai clienti finali di accedere ai dati di misurazione e di consumo riguardanti i clienti finali medesimi, senza oneri a carico di questi ultimi. Le disposizioni per l'attuazione del secondo periodo sono adottate con uno o più provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, con gli effetti previsti dall'articolo 2-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».