Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili)
1. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 2, si applicano anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili promosse nell'ambito delle zone Economiche speciali.».