Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di portabilità dei fondi pensione)
1. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al primo periodo, dopo le parole: «l'intera posizione individuale maturata», sono aggiunte le seguenti: «, incluso l'eventuale contributo a carico del datore di lavoro»;
b) al terzo periodo, la parola: «significativamente» è soppressa;
c) al quarto periodo, le parole: «nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali» sono soppresse.