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Legislatura XIX

Proposta emendativa 16.03.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1555

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2023  [ apri ]
16.03.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, di cui al decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, e di cui all'articolo 1, comma 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.