Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di organizzazione dei centri autorizzati di assistenza agricola)
1. Al fine di promuovere la concorrenza e la libertà di organizzazione delle attività di assistenza agricola, l'ambito territoriale minimo di operatività dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 74, coincide con il territorio della provincia o della città metropolitana, salvo che le regioni non dispongano con provvedimento motivato e trasmesso all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, un ambito territoriale diverso.
2. L'operatività su base provinciale è riconosciuta anche a CAA raggruppati in forma consortile. Nell'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 74 e per lo svolgimento delle attività delle regioni e degli organismi pagatori di cui al predetto articolo, nonché per le attività svolte dall'organismo di coordinamento ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera p), i CAA si avvalgono sia di dipendenti con rapporto di lavoro subordinato sia di collaboratori professionali.