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Legislatura XIX

Proposta emendativa 12.03.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1555

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2023  [ apri ]
12.03.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente Capo:

Capo II-bis
MISURE IN MATERIA AGRICOLA

Art. 12-bis.
(Delega al Governo in materia di semplificazione dell'attività agricola)

  1. Il Governo, al fine di incentivare lo sviluppo sostenibile del comparto primario, specie nelle zone rurali, favorire l'integrazione tra le produzioni agricole e le attività di prossimità e migliorare gli aspetti attuativi e gestionali delle misure a finalità pubblica in campo agricolo, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina relativa alla semplificazione nel settore agricolo e agroalimentare, al sostegno delle tipicità territoriali, delle aree agricole svantaggiate e delle attività multifunzionali delle imprese agricole.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) potenziamento degli strumenti di coordinamento, indirizzo, programmazione e organizzazione delle attività di esaltazione delle diversità bio-culturali, delle tecniche e delle conoscenze tradizionali, della cultura alimentare identitaria locale e delle relative caratteristiche enogastronomiche, assicurando un maggiore raccordo con i programmi e le iniziative regionali;

   b) previsione, in un'ottica di organizzazione sistematica della normativa e di crescita eco-compatibile, di misure volte a favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, a salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, a garantire la sicurezza alimentare, a diminuire l'impatto ambientale delle produzioni e a ridurre lo spreco alimentare;

   c) rafforzamento delle misure per favorire l'imprenditoria femminile e giovanile nel comparto agricolo, l'insediamento di nuove attività ed il mantenimento di quelle già esistenti nelle aree a rischio spopolamento, assicurando un maggiore coordinamento degli strumenti di incentivazione vigenti;

   d) istituzione e consolidamento, nell'attuale assetto normativo, di meccanismi di tipo premiale per le produzioni di qualità del comparto primario, allo scopo di valorizzare le pratiche agricole espresse dalla civiltà rurale e delle relative tipicità territoriali;

   e) sviluppo di sistemi aggiornati per il recupero funzionale, specie nel Mezzogiorno, del patrimonio agricolo, rurale e paesaggistico mediante l'esaltazione delle caratteristiche morfologiche territoriali;

   f) introduzione di servizi innovativi in campo agricolo per il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, per l'assistenza e la riabilitazione di persone in condizioni di disagio, per il supporto alla famiglia e alle istituzioni didattiche, finalizzati all'inclusione sociale, anche attraverso una revisione organica dell'apparato e degli interventi esistenti;

   g) nell'ambito della disciplina degli aiuti nel settore agricolo nonché dell'attuazione delle misure a finalità pubblica dei Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN): 1) attivazione di azioni di semplificazione, supporto e informazione a favore degli enti locali con l'obiettivo di potenziare gli aspetti attuativi-gestionali nonché le risorse e le competenze interne per la predisposizione di progetti di qualità; 2) promozione di attività volte ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie e a diffondere il patrimonio esperienziale circa gestioni virtuose di servizi a finalità pubblica; 3) revisione dei meccanismi di scelta degli interventi attivabili mediante un processo di concertazione tra i diversi livelli amministrativi locali (comuni e regioni), concentrando le risorse su territori e settori identificati al fine di accrescere l'efficienza della programmazione e l'efficacia dell'impatto dei risultati; 4) introduzione di una gestione associata delle funzioni di pianificazione strategica territoriale integrata nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo locale; 5) previsione di forme di premialità per le aggregazioni intercomunali e per la destinazione delle risorse alle gestioni associate, ai fini di una realizzazione congiunta degli interventi; 6) revisione e semplificazione degli adempimenti amministrativi delle procedure di accesso ai bandi, anche per superare le criticità legate ai tempi e alle modalità di partecipazione.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli ulteriori Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi di decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
  5. Dall'attuazione delle deleghe recate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.