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Legislatura XIX

Proposta emendativa 11.13.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1555

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2023  [ apri ]
11.13.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. Ai fini della promozione e valorizzazione delle imprese del commercio al dettaglio su area pubblica, intese quale elemento di opportunità e crescita economica nonché rivitalizzazione e socializzazione per i centri urbani, le regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello regionale, nonché le associazioni operanti a livello territoriale, attuano politiche di sostegno, sviluppo, riqualificazione urbana e ammodernamento delle aree mercatali e dell'intero settore, anche attraverso programmi di trasformazione qualitativa delle strutture di vendita per la compatibilità delle stesse con il contesto in cui operano. Le regioni provvedono altresì a realizzare significative azioni di contrasto all'abusivismo commerciale, anche mediante sistemi innovativi e tecnologici, nonché a promuovere il commercio su area pubblica mediante strumenti di digitalizzazione, promozione e marketing territoriale.
  6-ter. Per la finalità di cui al comma 6-bis è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un Fondo per la promozione e riqualificazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  6-quater. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, con decreto da adottare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri per il funzionamento e la ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  6-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter, valutato 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.