Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Promozione e valorizzazione delle configurazioni di autoconsumo)
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero cooperative, o consorzi o aggregazioni di piccole imprese che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente decreto»;
b) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «dell'auto-consumatore stesso» sono aggiunte le seguenti: «ovvero nell'area individuata dalle disposizioni di ARERA ai sensi del comma 2, lettera a-bis) del presente articolo»;
2) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) le cooperative, i consorzi o le aggregazioni di piccole imprese consumano o conservano l'energia prodotta all'interno di un'area delimitata. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ARERA adotta i provvedimenti necessari a identificare tale perimetro.»;
3) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «ciascun autoconsumatore,» sono inserite le seguenti: «cooperativa o consorzio o aggregazione di piccole imprese di cui alla lettera a-bis)».