stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 21.04.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1555

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2023  [ apri ]
21.04.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

  1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) all'articolo 148 dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:

   «11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

   a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

   b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;

   c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

   11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui al presente articolo e all'articolo 149.
   11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

   a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

   b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

   c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.»;

   2) all'articolo 149-bis dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.
   1-ter. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza.».

ident. 21.01.21.010.