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Legislatura XIX

Proposta emendativa 20.03.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1555

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2023  [ apri ]
20.03.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisione e multimediale)

  1. All'articolo 45 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riferito ad ogni singolo canale, non può eccedere il 10 per cento nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00, ed il 15 per cento di ogni ora. Una eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.
   2. A decorrere dal 1° gennaio 2025, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è rideterminata in 35 euro annui.».