Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisione e multimediale)
1. All'articolo 45 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riferito ad ogni singolo canale, non può eccedere il 10 per cento nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00, ed il 15 per cento di ogni ora. Una eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2025, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è rideterminata in 35 euro annui.».