Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e i limiti di ordine oggettivo e soggettivo dell'accesso al Portale, dei consumi di energia elettrica e di gas naturale specificando il novero delle terze parti abilitate a fruire della messa a disposizione dei dati di consumo dei clienti finali, le finalità dell'accesso al Portale allo scopo di evitare l'utilizzo dei dati ai fini di profilazione o elaborazione dei dati a fini statistici dei clienti finali, le tipologie di dati relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e al prelievo di gas naturale che possono essere utilizzati, e le garanzie per la riservatezza dei dati.