Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive)
1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) effettuare per telefono sollecitazioni commerciali non richieste al consumatore iscritto Registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26.».