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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.04.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1555

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2023  [ apri ]
14.04.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di pratiche commerciali ingannevoli)

  1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:

   «b-ter) una qualsivoglia attività di commercializzazione che ridimensioni il peso consolidato di un prodotto ovvero che sovradimensioni l'imballaggio del medesimo prodotto e idonea ad indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivamente praticato in rapporto al peso.».

  2. Al fine di conseguire la più ampia trasparenza dei prezzi praticati per la commercializzazione di prodotti di largo consumo in rapporto al peso, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le unità di misura consolidate per la commercializzazione dei prodotti di largo consumo.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.