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Legislatura XIX

Proposta emendativa 12.2.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1555

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2023  [ apri ]
12.2.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Dopo l'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

«Art. 6-ter.
(Linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola)

   1. Al fine di superare le criticità produttive, sono adottate apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola aventi i seguenti obiettivi:

   a) assicurare ai produttori di cereali un accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita;

   b) favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata (GDO);

   c) sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;

   d) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera cerealicola;

   e) valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo cerealicolo;

   f) garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle relazioni commerciali in materia di cessione di cereali, assicurando equilibrio nelle posizioni di forza commerciale degli operatori della filiera;

   g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.

   2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea vigente, con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».