Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di vendite promozionali e saldi)
1. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti» sono soppresse.
2. All'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le parole: «i periodi e la durata.» sono soppresse.