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Legislatura XIX

Proposta emendativa 11.2.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1555

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2023  [ apri ]
11.2.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle concessioni rilasciate a soggetti titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede ad individuare specifiche modalità di assegnazione stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.

  Conseguentemente:

   al comma 2, sopprimere la lettera b);

   al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale e non mercatale, del medesimo territorio comunale, provinciale e regionale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo e prevedere obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

   al comma 7, sopprimere la lettera b).