Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Le amministrazioni competenti, nel caso di apertura di mercati alimentari su aree pubbliche, riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta almeno il 20 per cento del totale dell'area destinata al mercato.