Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate, restano comunque fermi il mantenimento del valore massimo a 20 V/m per la protezione della salute pubblica dagli effetti acuti delle radiazioni, nonché il valore di attenzione di 6 V/m previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto del 2003.
2-bis. All'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la lettera d) è soppressa.