Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Al fine di garantire agli utenti e alle imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, garantendo il rispetto della tutela della salute pubblica, dall'Autorità garante nelle comunicazioni, di concerto con l'Autorità per la concorrenza e il mercato, tenendo conto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione europea.
Conseguentemente sopprimere il comma 2.