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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.03.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1555

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2023  [ apri ]
1.03.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure in materia di sicurezza energetica e per la stabilizzazione dei relativi prezzi)

  1. Al fine di garantire una maggiore sicurezza energetica nazionale e contribuire a raggiungere entro il 2030 il 42,5 per cento di quota di rinnovabili nel consumo finale di energia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole della Conferenza Stato/regioni, sono adottate misure di semplificazione e criteri per accelerare il rilascio di permessi per la realizzazione sul territorio nazionale di nuovi impianti di energia rinnovabile in coerenza con gli obiettivi UE.