Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:
Art. 8-ter.
(Proroga requisito innovatività farmaci)
1. Al comma 403, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Per i farmaci presenti nel Fondo di cui al comma 401 alla data del 31 dicembre 2023 il requisito di innovatività è esteso di ulteriori 24 mesi.»