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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8-bis.04. in Assemblea riferita al C. 1551

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/11/2023  [ apri ]
8-bis.04.

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter
(Proroga dei termini per l'accesso alla misura di sostegno del sistema termale nazionale).

  1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati al 31 dicembre 2024 i termini per la concessione del rimborso in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.
  2. Il rimborso di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

   a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

   b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

  3. Il rimborso di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina». L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.
  4. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale e libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione.