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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3-bis.01. in Assemblea riferita al C. 1551

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/11/2023  [ apri ]
3-bis.01.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi per l'alluvione che ha colpito a ottobre e novembre 2023 la regione Friuli-Venezia Giulia)

  1. Al fine di far fronte ai gravi danni agli stabilimenti balneari, alle associazioni e società sportive, alle attività economiche e ai concessionari causati dall'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito nei mesi di ottobre e novembre 2023 la costa del Friuli-Venezia Giulia e in particolare i comuni di Muggia, Trieste, Grado e Lignano, ai soggetti che, alla data del 27 ottobre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori dei citati comuni si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.
  2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 27 ottobre 2023 al 29 febbraio 2024. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
  3. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.
  4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il tasso di interesse di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è azzerato.
  6. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 non si procede al rimborso di quanto già versato.
  7. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini degli adempimenti tributari in scadenza dalla data del 27 ottobre 2023 al 29 febbraio 2024. Sono sospesi, altresì, per il periodo dal 27 ottobre 2023 al 29 febbraio 2024, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori dei comuni di cui al comma 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, nel medesimo periodo non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi ai sensi del presente comma.
  8. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 giugno 2024. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 30 giugno 2024.
  9 Si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
  10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 27 ottobre 2023 al 29 febbraio 2024. Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, sono prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della legge n. 197 del 2022.