Dopo l'articolo 10-quater, aggiungere il seguente:
Art. 10-quinquies.
1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a settantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a novantadue mesi»;
b) al comma 7, le parole: «e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022,2023,2024 e 2025»;
c) al comma 8, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «novantadue mesi».