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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1-bis.08. in Assemblea riferita al C. 1551

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/11/2023  [ apri ]
1-bis.08.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.

  1. Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del medesimo articolo 1, comma 894 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni necessarie al fine di consentire di considerare nel computo dello stato di avanzamento lavori, le fatture emesse entro il 31 dicembre 2023.