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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1-bis.04. in Assemblea riferita al C. 1551

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/11/2023  [ apri ]
1-bis.04.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Proroga del termine di fruizione del superbonus 110 per cento per gli interventi posti in essere dai condomini)

  1. Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 si provvede ai sensi dei successivi commi 3 e 4.
  3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
  4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, comma 491, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

   b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

   c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

  5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.