stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 1-bis.03. in Assemblea riferita al C. 1551

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/11/2023  [ apri ]
1-bis.03.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Proroga superbonus 110 per cento al 30 giugno 2024)

  1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.
  2.Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 si provvede ai sensi dei successivi commi 3 e 4.
  3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
  4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, comma 491, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

   b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

   c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

  5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.