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Legislatura XIX

Proposta emendativa 7.03. nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1551

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/11/2023  [ apri ]
7.03.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure urgenti a favore del settore agricolo)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 45, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

   b) al comma 46, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

   c) al comma 47, dopo le parole: «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

   d) al comma 48, le parole: «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023».

  2. Agli oneri di derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.