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Legislatura XIX

Proposta emendativa 7-quater.08. nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1551

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/11/2023  [ apri ]
7-quater.08.

  Dopo l'articolo 7-quater, aggiungere il seguente:

Art. 7-quinquies.
(Proroga del termine in materia sanatoria del credito per ricerca e sviluppo)

  1. L'articolo 1, comma 271, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dai seguenti:

   271. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «entro il 31 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2024».
   271-bis. L'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è sostituito dal seguente: «10. L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 30 settembre 2024. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 30 settembre 2024 e le successive entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 30 settembre 2024, gli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».