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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6-quinquies.016. nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1551

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/11/2023  [ apri ]
6-quinquies.016.

  Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 6-sexies.
(Proroga dei rapporti di lavoro presso i comuni sede di capoluogo di città metropolitana)

  1. I comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che hanno sottoscritto l'Accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo e si sono avvalsi, ai sensi del successivo comma 580, della facoltà di assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale, possono procedere alla trasformazione a tempo indeterminato dei detti rapporti di lavoro, il cui costo è posto a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570.
  2. Gli oneri di spesa del personale di cui al comma 1, al termine del contributo di cui al predetto comma 570, sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.