Dopo l'articolo 15-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 15-septies.
(Proroga di termini in materia di contributi previdenziali)
1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 10-ter, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».