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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.3. nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1551

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/11/2023  [ apri ]
1.3.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 64, comma 3, primo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, le parole: «40.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro».

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «con priorità» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente»;

   b) dopo le parole: «giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età» sono aggiunte le seguenti: «con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui».

  1-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1-bis decorre dal 1° gennaio 2024.

   b) sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione.