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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1-bis.011. nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1551

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/11/2023  [ apri ]
1-bis.011.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

  1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1 al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028, si provvede ai sensi dei successivi commi 3 e 4.
  3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
  4. All'articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

   b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione» sono soppresse;

   c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione» sono soppresse.

  5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.