Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 11, comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «e, per quelle costituite in forma di associazione e fondazione, anche ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del presente decreto. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati, nei confronti delle fondazioni di cui al periodo precedente, dagli uffici del Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1993, n. 580».