Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 13:
1) al comma 2, dopo le parole: «enti del Terzo settore» sono inserite le seguenti: «privi di personalità giuridica» e le parole: «inferiori a 220.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a 300.000»;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il bilancio di cui ai commi 1, 2 e 2-bis deve essere redatto in conformità ai modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e, limitatamente al bilancio di cui al comma 2-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia.»;
4) al comma 5, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Tali enti, se non rivestono la qualifica di imprese sociali, possono redigere il bilancio di esercizio ai sensi del comma 1, secondo i modelli di cui al comma 3.».
Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) all'articolo 87, comma 3:
1) le parole: «all'importo stabilito dall'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «agli importi stabiliti, rispettivamente, dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 13»;
2) le parole: «il rendiconto di cassa di cui all'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «il rendiconto per cassa di cui rispettivamente ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 13».