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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.5.in XI Commissione in sede referente riferita al C. 153

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/01/2024  [ apri ]
1.5.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati riconosciuti con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge del 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, ha diritto alla retribuzione nella misura del 100 per cento e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefici, economici o giuridici, non è computato nel periodo di comporto ed è computato nell'anzianità di servizio e ai fini previdenziali.