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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.4.in XI Commissione in sede referente riferita al C. 153

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/01/2024  [ apri ]
1.4.

  Al comma 1, sostituire il quarto e il quinto periodo con il seguente: Al congedo si applica la contribuzione figurativa nella misura di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo, valutati in 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.