Al comma 1, sostituire il quarto e il quinto periodo con il seguente: Al congedo si applica la contribuzione figurativa nella misura di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo, valutati in 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.