Sostituire l'articolo 2 con il seguente:
Art. 2.
(Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche)
1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, hanno diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso, con riconoscimento dell'indennità di cui al comma 2 e della copertura figurativa, per i periodi fruiti per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Il diritto di cui al primo periodo è riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.
2. Per le ore di permesso aggiuntive di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita e ai lavoratori compete un'indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.
3. Nel settore privato l'indennità di cui al comma 2 è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all'ente previdenziale.
4. Nel settore pubblico, le amministrazioni interessate provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 1.240.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, che è incrementato per un corrispondente importo a decorrere dall'anno 2026.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, valutati in euro 20.900.000 per l'anno 2026, euro 21.400.000 per l'anno 2027, euro 21.800.000 per l'anno 2028, euro 22.300.000 per l'anno 2029, euro 22.700.000 per l'anno 2030, euro 23.200.000 per l'anno 2031, euro 23.700.000 per l'anno 2032, euro 24.200.000 per l'anno 2033, euro 24.700.000 per l'anno 2034 ed euro 25.200.000 annui a decorrere dall'anno 2035 e agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, valutati in euro 1.240.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente:
all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: dall'anno 2025 con le seguenti: dall'anno 2026;
al comma 3, sostituire le parole: dall'anno 2025 con le seguenti: dall'anno 2026 e sopprimere l'ultimo periodo.
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Gestione e potenziamento dell'infrastruttura tecnologica dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).
1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede allo sviluppo e all'adeguamento della propria infrastruttura tecnologica e alle conseguenti attività di manutenzione e aggiornamento della medesima infrastruttura. Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026 e di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.