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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.2.in XI Commissione in sede referente riferita al C. 153

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/01/2024  [ apri ]
5.2.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Per le malattie oncologiche, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Per le malattie invalidanti o croniche, le medesime disposizioni si applicano alle lavoratrici e ai lavoratori previa certificazione del medico di medicina generale o del medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata che segue le cure e che definisca la patologia diagnosticata in precedenza e per la quale sono stati disposti periodi di assenza dal lavoro per malattia pari o superiori a 90/180 giorni nell'anno solare ancora in atto e richiede un ulteriore periodo di assenza dal lavoro idoneamente quantificato.

  Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Per la modificazione o l'integrazione del predetto decreto si applica la medesima procedura di cui al primo periodo.