Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere la parola: solo;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché nei casi in cui la finalità rieducativa della pena risulta attenuata rispetto all'esecuzione della stessa in un istituto per minori.