Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il magistrato di sorveglianza, valutato ogni elemento addotto nella richiesta di cui al comma 1, laddove ravvisi elementi di pericolo nella prosecuzione della detenzione presso l'istituto minorile, dispone motivatamente il provvedimento di accoglimento della richiesta di trasferimento. Contro il provvedimento di accoglimento è ammesso ricorso al Tribunale di sorveglianza entro 30 giorni.